Legge federale
|
Art. 124 Comunicazione dei dati
1 Gli organi e le persone competenti rendono accessibili mediante procedura di richiamo i dati dei sistemi d’informazione per i simulatori agli organi e alle persone seguenti:
2 Gli organi e le persone competenti comunicano i dati dei sistemi d’informazione per i simulatori:
180 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 117; FF 20213046). |