Legge federale
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Art. 130 Comunicazione dei dati
1 L’esercito e le unità amministrative del DDPS rendono accessibili mediante procedura di richiamo i dati del LMS DDPS agli organi e alle persone seguenti:193
2 Le Forze terrestri e le Forze aeree comunicano i dati:
193 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4307; FF 20145939). 194 Introdotta dal n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4307; FF 20145939). |