Legge federale
|
Art. 16 Comunicazione dei dati
1 L’Aggruppamento Difesa rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati del PISA, fatta eccezione per quelli di cui all’articolo 14 capoverso 4, agli organi e alle persone seguenti, nella misura in cui questi dati siano necessari per adempiere i loro compiti legali o contrattuali:51
1bis L’Ufficio centrale di compensazione può comunicare i dati di cui al capoverso 1 lettera h alle casse di compensazione AVS competenti.60 1ter Il SPP rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati di cui all’articolo 14 capoverso 4 agli organi e alle persone seguenti:
2 L’Aggruppamento Difesa e gli organi responsabili della protezione civile in seno alla Confederazione e ai Cantoni comunicano i dati del PISA relativi ai rispettivi settori agli organi e alle persone seguenti:62
3 L’Aggruppamento Difesa comunica agli organi e alle persone seguenti i dati del PISA qui appresso:67
3bis I dati di cui al capoverso 3 lettera e sono comunicati alla banca dati di cui all’articolo 32a capoverso 1 lettera d della legge del 20 giugno 199771 sulle armi (LArm) attraverso il sistema d’informazione per la gestione integrata delle risorse (PSN).72 4 I militari possono in ogni momento far bloccare, mediante comunicazione scritta all’Aggruppamento Difesa, la comunicazione dei dati di cui al capoverso 3 lettere a e b.73 51 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 117; FF 20213046). 52 Introdotta dal n. I della LF del 18 mar. 2016 (RU 2016 4307; FF 20145939). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 117; FF 20213046). 53 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2019. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. 54 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4307; FF 20145939). 55 Introdotta dall’all. n. 5 della LF del 23 dic. 2011, in vigore dal 16 lug. 2012 (RU 2012 3745; FF 20074613, 2010 6923). 56 Introdotta dal n. II 1 della LF del 27 set. 2013 (RU 2015 187; FF 2013 1801). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 117; FF 20213046). 57 Introdotto dall’all. n. II 9 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative (RU 2017 4095; FF 2014 1885). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 117; FF 20213046). 59 Originaria lett. i. Introdotta dal n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4307; FF 20145939). 60 Introdotto dal n. II 1 della LF del 27 set. 2013, in vigore dal 1° feb. 2015 (RU 2015 187; FF 2013 1801). 61 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 117; FF 20213046). 62 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4307; FF 20145939). 63 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4307; FF 20145939). 64 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4307; FF 20145939). 65 Abrogata dal n. I della LF del 18 mar. 2016, con effetto dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4307; FF 20145939). 66 Nuovo testo giusta il n. I 12 dell’O del 12 giu. 2020sull’adeguamento di leggi in seguito al cambiamento della designazione dell’Amministrazione federale delle dogane nel quadro del suo ulteriore sviluppo, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 2743). 67 Nuovo testo giusta l’all. 2 n. 4 della LF del 17 giu. 2016 sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA, in vigore dal 23 gen. 2023 (RU 2022 600; FF 20144929). 68 Nuovo testo giusta l’all. 2 n. 4 della LF del 17 giu. 2016 sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA, in vigore dal 23 gen. 2023 (RU 2022 600; FF 20144929). 70 Introdotta dal n. I 4 della LF del 25 set. 2015 sul miglioramento dello scambio d’informazioni tra autorità in materia di armi, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1831; FF 2014 277). 72 Introdotto dal n. I 4 della LF del 25 set. 2015 sul miglioramento dello scambio d’informazioni tra autorità in materia di armi, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1831; FF 2014 277). 73 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4307; FF 20145939). |