Legge federale
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Art. 186 Disposizioni esecutive
1 Per ogni sistema d’informazione il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie riguardo:
2 Il Consiglio federale disciplina i dettagli:
3 Nell’ambito della politica estera e della politica di sicurezza il Consiglio federale può concludere trattati internazionali sul trattamento transfrontaliero di dati personali, sempre che secondo la LPD278 non sia necessaria una base legale figurante in una legge in senso formale.279 279 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 117; FF 20213046). |