1 Il MEDISA contiene i dati sanitari necessari per:
- a.
- l’apprezzamento medico e psicologico dell’idoneità al servizio e dell’idoneità a prestare servizio, nonché per le cure mediche delle persone soggette all’obbligo di leva e all’obbligo di prestare servizio militare;
- b.
- l’apprezzamento medico e psicologico dell’idoneità al servizio delle persone soggette all’obbligo di prestare servizio di protezione civile;
- c.
- l’apprezzamento medico e psicologico della capacità lavorativa di persone soggette all’obbligo di prestare servizio civile.
2 Sono dati sanitari:
- a.
- i dati del questionario medico consegnato durante la manifestazione informativa;
- b.
- i dati relativi allo stato di salute e alle caratteristiche psichiche;
- bbis.86
- i dati concernenti i risultati dei controlli di sicurezza relativi alle persone e i motivi d’impedimento alla consegna dell’arma personale ai sensi dell’articolo 113 LM87 necessari all’apprezzamento dell’idoneità al servizio e dell’idoneità a prestare servizio;
- c.
- i certificati e le perizie medici;
- d.
- i certificati e i pareri di specialisti non medici;
- e.
- altri dati concernenti la persona e relativi allo stato di salute fisico o mentale delle persone sottoposte all’apprezzamento o in cura.
3 Il MEDISA contiene inoltre i seguenti dati delle persone soggette all’obbligo di leva, all’obbligo di prestare servizio militare, all’obbligo di prestare servizio di protezione civile, nonché di civili assistiti dalla truppa oppure chiamati a partecipare a un impiego di durata limitata dell’esercito:
- a.
- decisioni concernenti l’idoneità al servizio militare e al servizio di protezione civile, il profilo attitudinale e l’attribuzione;
- b.
- dati concernenti l’incorporazione, il grado, la funzione e l’istruzione nell’esercito e nella protezione civile;
- c.
- dati forniti volontariamente dalla persona interessata;
- d.
- la corrispondenza scambiata con le persone sottoposte all’apprezzamento nonché con gli organi ufficiali e i medici interessati.
86 Introdotta dal n. I 4 della LF del 25 set. 2015 sul miglioramento dello scambio d’informazioni tra autorità in materia di armi, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1831; FF 2014 277).
87 RS 510.10