Legge federale
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Art. 2a Trattamento di dati biometrici 16
1 Gli organi responsabili secondo la presente legge possono trattare, a fini di controllo, i dati biometrici delle persone autorizzate ad accedere:
2 Il Consiglio federale disciplina, per ogni sistema d’informazione, quali dati biometrici possono essere trattati. 3 I dati biometrici registrati sono distrutti un anno dopo il decadere dell’autorizzazione all’accesso. 4 I dati rilevati in occasione dell’identificazione biometrica sono distrutti un anno dopo il rilevamento. 16 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4307; FF 20145939). |