Art. 2b Profilazione 17
Gli organi responsabili secondo la presente legge possono eseguire una profilazione, compresa una profilazione a rischio elevato, per analizzare, valutare, qualificare o prevedere i seguenti aspetti personali di una persona fisica concernenti gli scopi del trattamento elencati di seguito: - a.
- idoneità e capacità a prestare servizio militare e servizio di protezione civile, compresi i presupposti rilevanti per l’idoneità e la capacità, per gli scopi del trattamento secondo l’articolo 13 lettere b–d;
- b.
- idoneità a esercitare determinate funzioni, attività e lavori, compresi i presupposti rilevanti per l’idoneità, per gli scopi del trattamento secondo gli articoli 13 lettere b–d e 143b lettere d ed e;
- c.
- profilo attitudinale e capacità attitudinale, in particolare negli ambiti salute, fisico, intelligenza, personalità, psiche, comportamento sociale e comportamento nel traffico, per gli scopi del trattamento secondo gli articoli 13 lettere b–d e 143b lettere d ed e;
- d.
- conoscenze, competenze, capacità e prestazioni fornite, per gli scopi di trattamento secondo gli articoli 13 lettere b–d, 127 lettere d ed e, 143b lettere d ed e nonché 143h;
- e.
- comportamento e progressi nell’apprendimento, per gli scopi del trattamento secondo l’articolo 127 lettere a–c;
- f.
- potenziale per funzioni di quadro e possibilità di sviluppo, per gli scopi del trattamento secondo l’articolo 13 lettere b–d e m;
- g.
- interessi personali concernenti il servizio militare e il servizio di protezione civile, l’impiego, la formazione o l’istruzione e l’ulteriore sviluppo, per gli scopi del trattamento secondo gli articoli 13 lettere b–d e m, 127 lettera b e 143b lettere a, d ed e;
- h.18
- rischio per la sicurezza nonché potenziale di pericolo o di abuso per quanto riguarda l’arma personale, per gli scopi del trattamento secondo l’articolo 13 lettera l;
- i.
- altri aspetti personali per ulteriori scopi del trattamento, nella misura in cui la persona interessata lo autorizzi.
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