Legge federale
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Art. 30 Organo responsabile 105
In ogni piazza d’armi e in ogni ospedale militare l’Aggruppamento Difesa gestisce in maniera decentralizzata un sistema d’informazione per la registrazione dei pazienti (ISPE). 105 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 117; FF 20213046). |