Legge federale
|
Art. 34 Comunicazione dei dati
1 I dati degli ISPE sono accessibili mediante procedura di richiamo ai medici curanti e al loro personale ausiliario. 2 Possono essere comunicati in forma anonimizzata al Servizio medico militare, all’assicurazione militare e al segretariato della Prevenzione d’infortuni militari per scopi statistici e per la garanzia della qualità. |