Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Legge federale sui sistemi d’informazione militari e su altri sistemi d’informazione nel DDPS (LSIM)1
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 117; FF 20213046).
Art. 46Comunicazione dei dati
1 L’Aggruppamento Difesa rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati del MEDIS FA alle persone seguenti, nella misura in cui ne necessitino per adempiere i rispettivi compiti legali:111
a.
al medico in capo dell’esercito;
b.
ai medici competenti per l’apprezzamento dell’idoneità al servizio e dell’idoneità a prestare servizio;
c.
ai medici competenti per le cure della persona interessata;
d.
al personale ausiliario dei medici di cui alle lettere a–c.112
2 L’Aggruppamento Difesa consente ai medici curanti e ai medici incaricati di una perizia nonché ai medici dell’assicurazione militare di consultare i dati del MEDIS FA in presenza di un medico o di uno psicologo dell’Istituto di medicina aeronautica.113
111 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 117; FF 20213046).
112 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4307; FF 20145939).
113 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 117; FF 20213046).