Legge federale
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Art. 64 Comunicazione dei dati
1 L’Aggruppamento Difesa rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati dell’IPV agli organi e alle persone seguenti:
2 L’Aggruppamento Difesa comunica i dati dell’IPV agli organi e alle persone dell’Aggruppamento Difesa autorizzati a prendere decisioni nell’ambito dei compiti di cui all’articolo 61. |