Legge federale
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Art. 7 Trattamento dei dati per il controllo interno e in relazione con lavori ai sistemi d’informazione
1 Per quanto necessario per adempiere i loro compiti di controllo, gli organi di controllo interni all’esercito e all’Amministrazione, nonché gli organi o le persone interni all’esercito e all’Amministrazione incaricati di verificare il rispetto delle prescrizioni in materia di protezione dei dati possono trattare dati. 2 Le persone incaricate di compiti di manutenzione, esercizio e programmazione, inclusi i fornitori di prestazioni esterni incaricati a tal fine, possono trattare dati soltanto se è necessario per adempiere i compiti e se la sicurezza dei dati è garantita.23 In tale ambito, i dati non possono essere modificati. 23 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 117; FF 20213046). |