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Legge federale sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione (LSIP)
del 13 giugno 2008 (Stato 1° gennaio 2011) (Stato 1° luglio 2021)
Art. 6Durata di conservazione, cancellazione, archiviazione e distruzione dei dati
1 I dati trattati nei sistemi d’informazione di polizia possono essere conservati soltanto finché è necessario allo scopo del trattamento, ma al massimo fino allo scadere della durata di conservazione stabilita secondo l’articolo 19 lettera d; in seguito sono cancellati.
2 La cancellazione dei dati allo scadere della durata di conservazione è effettuata secondo una delle procedure seguenti:
a.
i dati sono cancellati individualmente allo scadere della relativa durata di conservazione;
b.
i dati collegati fra loro sono cancellati in blocco allo scadere della durata di conservazione dei dati registrati più recentemente.
3 Quando si applica la procedura di cui al capoverso 2 lettera b, il detentore della collezione di dati effettua a intervalli regolari una verifica generale del sistema d’informazione. In occasione della verifica generale, è esaminata la conformità di ogni blocco di dati alle disposizioni applicabili al relativo sistema d’informazione. I dati divenuti inutili sono cancellati.
4 I dati destinati alla cancellazione conformemente ai capoversi 1–3 possono essere conservati in forma anonima se necessario per scopi statistici o di analisi sulla criminalità.
5 I dati destinati alla cancellazione e i relativi documenti sono offerti all’Archivio federale per l’archiviazione. I dati e i documenti che l’Archivio federale giudica privi di valore archivistico sono distrutti.