1 Fedpol gestisce il sistema di trattamento dei dati relativi alla cooperazione di polizia internazionale e intercantonale. Il sistema serve per:
- a.
- lo scambio di informazioni:
- 1.
- di polizia giudiziaria,
- 2.
- concernenti reati che non sottostanno alla giurisdizione federale,
- 3.
- utili alla ricerca di persone scomparse,
- 4.
- utili all’identificazione di persone sconosciute;
- b.
- la cooperazione degli organi di polizia della Confederazione con autorità cantonali ed estere.
2 Il sistema contiene:
- a.
- dati trasmessi ad altre autorità di polizia e di perseguimento penale nell’ambito di Interpol, di Schengen e di Europol nonché nell’ambito di altri canali della cooperazione di polizia;
- b.
- dati trattati nell’ambito del coordinamento di indagini nazionali e internazionali ai sensi dell’articolo 2 lettera b della legge federale del 7 ottobre 199443 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione.
3 Il sistema contiene dati su persone segnalate a fedpol:
- a.
- come autori presunti di reati, come danneggiati o come persone informate sui fatti nell’ambito di un’indagine di polizia giudiziaria condotta da autorità di perseguimento penale o da organi di polizia svizzeri o esteri oppure nell’ambito di comunicazioni di autorità abilitate o tenute per legge a trasmettere dati a fedpol;
- b.
- nell’ambito di attività di polizia intese a prevenire reati;
- c.
- nell’ambito della ricerca di persone scomparse e dell’identificazione di persone sconosciute.
4 Il sistema contiene anche dati relativi agli oggetti smarriti o rubati.
5 Il sistema è programmato in maniera da consentire una distinzione fra le informazioni scambiate nell’ambito di Interpol, di Schengen, di Europol o mediante altri canali della cooperazione di polizia previsti da un accordo internazionale.
6 Hanno accesso a questi dati mediante procedura di richiamo:
- a.44
- la Polizia giudiziaria federale, le divisioni Interventi e ricerche, nonché Cooperazione operativa di polizia in seno alla divisione principale Cooperazione internazionale di polizia e la sezione Sistemi di polizia in seno alla divisione principale Servizi;
- b.
- l’Ufficio centrale nazionale Interpol Berna, l’Ufficio SIRENE, il centro nazionale di contatto con Europol e l’Ufficio federale di giustizia, per l’adempimento dei compiti conferitigli dalla legge federale del 20 marzo 198145 sull’assistenza internazionale in materia penale;
- c.
- i servizi di polizia dei Cantoni e i servizi della Confederazione designati dal Consiglio federale che, nell’ambito dei loro compiti, collaborano con la PGF;
- d.46
- fedpol, per trattare domande di autorizzazione, per verificare autorizzazioni e per trattare segnalazioni di eventi sospetti secondo la LPre47;
- e48.
- l’UDSC, nell’ambito dei suoi compiti di natura doganale e non doganale, per l’adempimento di compiti di sicurezza nell’area di confine volti a proteggere la popolazione e a salvaguardare la sicurezza interna.
43 RS 360
44 Nuovo testo giusta il n. I 4 dell’O del 12 dic. 2008 sull’adeguamento delle disposizioni legali in seguito al trasferimento delle unità di informazioni del Servizio di analisi e prevenzione nel DDPS, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6261).
45 RS 351.1
46 Introdotta dall’all. n. 3 della LF del 25 set. 2020 sui precursori di sostanze esplodenti, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 352; FF 2020 151).
47 RS 941.42
48 Originaria lett. d. Introdotta dal n. I 9 della LF del 25 set. 2020 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2021 565; 2022 300; FF 2019 3935).