Legge federale
|
Art. 17 Registro nazionale di polizia
1 Fedpol gestisce, in collaborazione con le autorità di perseguimento penale e di polizia della Confederazione e dei Cantoni, il registro nazionale di polizia (registro). Il registro permette di appurare se su una determinata persona sono trattati dati:
2 Il registro serve a migliorare la ricerca di informazioni sulle persone e ad agevolare le procedure di assistenza giudiziaria e amministrativa. 3 Il registro contiene le seguenti informazioni:
4 Hanno accesso a questi dati mediante procedura di richiamo informatizzata:
5 Il Consiglio federale può limitare l’accesso al registro da parte degli utenti menzionati nel capoverso 4. La limitazione può concernere sia la quantità dei dati di cui al capoverso 3, sia i sistemi di cui al capoverso 1. 6 In base alle indicazioni fornite dalle autorità fonti dell’informazione, fedpol può riunire i dati relativi a una medesima persona. 7 Una persona è catalogata nel registro soltanto fintantoché figura in uno o più sistemi d’informazione di cui al capoverso 1. L’iscrizione che la concerne è cancellata automaticamente quando essa non figura più nei sistemi d’informazione di cui al capoverso 1. 8 Le autorità cantonali decidono autonomamente se collegare il proprio sistema al registro nazionale di polizia (cpv. 1 lett. a) e quali dati registrare in quest’ultimo. In caso di collegamento sono tuttavia tenute a rispettare:
91 Introdotta dall’all. n. 3 della LF del 25 set. 2020 sui precursori di sostanze esplodenti, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 352; FF 2020 151). 93 Originaria lett. m. Introdotta dal n. I 9 della LF del 25 set. 2020 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2021 565; 2022 300; FF 2019 3935). |