1 Fedpol gestisce, in collaborazione con le autorità di perseguimento penale e di polizia della Confederazione e dei Cantoni, il registro nazionale di polizia (registro). Il registro permette di appurare se su una determinata persona sono trattati dati:
- a.
- nei sistemi d’informazione di polizia dei Cantoni;
- b.
- nella rete dei sistemi d’informazione di polizia (art. 9–14);
- c.
- nel sistema di ricerca informatizzato di polizia (art. 15);
- d.
- nel N-SIS (art. 16).
2 Il registro serve a migliorare la ricerca di informazioni sulle persone e ad agevolare le procedure di assistenza giudiziaria e amministrativa.
3 Il registro contiene le seguenti informazioni:
- a.
- l’identità completa della persona i cui dati sono trattati (in particolare cognome, nome, pseudonimo, cognome(i) d’affinità, cognome dei genitori, luogo e data di nascita, numero di controllo);
- b.
- la data dell’iscrizione;
- c.
- il motivo dell’iscrizione, se sono stati rilevati i dati segnaletici di una persona;
- d.
- l’indicazione dell’autorità alla quale richiedere ulteriori informazioni in applicazione dei principi sull’assistenza giudiziaria e amministrativa;
- e.
- la designazione del sistema d’informazione o del tipo di sistema da cui provengono i dati.
4 Hanno accesso a questi dati mediante procedura di richiamo informatizzata:
- a.
- la PGF;
- b.
- il Ministero pubblico della Confederazione e le autorità cantonali di perseguimento penale;
- c.
- il SIC;
- d.
- il Servizio federale di sicurezza;
- e.
- l’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro;
- f.
- le autorità cantonali di polizia;
- g.
- il servizio incaricato della gestione del sistema di ricerca informatizzato di polizia;
- h.
- l’Ufficio federale di giustizia, per l’adempimento dei compiti conferitigli dalla legge federale del 20 marzo 198189 sull’assistenza internazionale in materia penale;
- i.
- il Corpo delle guardie di confine e i servizi antifrode doganale;
- j.
- la sicurezza militare;
- k.
- le autorità della giustizia militare;
- l.
- l’autorità incaricata di effettuare i controlli di sicurezza conformemente all’articolo 21 capoverso 1 LMSI90;
- m.91
- fedpol, per trattare domande di autorizzazione, per verificare autorizzazioni e per trattare segnalazioni di eventi sospetti secondo la LPre92;
- n.93
- la SEM per l’adempimento dei compiti conferitile dagli articoli 5 capoverso 1 lettera c, 98ce 99 LStrI94 nonché dagli articoli 5a, 26 capoverso 2 e 53 lettera b della legge del 26 giugno 199895 sull’asilo.
5 Il Consiglio federale può limitare l’accesso al registro da parte degli utenti menzionati nel capoverso 4. La limitazione può concernere sia la quantità dei dati di cui al capoverso 3, sia i sistemi di cui al capoverso 1.
6 In base alle indicazioni fornite dalle autorità fonti dell’informazione, fedpol può riunire i dati relativi a una medesima persona.
7 Una persona è catalogata nel registro soltanto fintantoché figura in uno o più sistemi d’informazione di cui al capoverso 1. L’iscrizione che la concerne è cancellata automaticamente quando essa non figura più nei sistemi d’informazione di cui al capoverso 1.
8 Le autorità cantonali decidono autonomamente se collegare il proprio sistema al registro nazionale di polizia (cpv. 1 lett. a) e quali dati registrare in quest’ultimo. In caso di collegamento sono tuttavia tenute a rispettare:
- a.
- i criteri stabiliti dalla Confederazione per il genere di reati da inserire nel registro; e
- b.
- gli standard tecnici stabiliti dalla Confederazione per facilitare lo scambio di dati.