Legge federale
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Art. 17a Registro dei dati sul terrorismo 96
1 Fedpol gestisce il registro dei dati sul terrorismo. Il registro contiene dati costantemente aggiornati ai quali si applicano le due condizioni seguenti:
2 In relazione a una determinata persona, fedpol può confrontare i dati con le altre informazioni messe a sua disposizione nell’ambito della cooperazione nazionale e internazionale di polizia. 3 Le informazioni raccolte sulla base di un riscontro positivo nel registro dei dati sul terrorismo sono trattate da fedpol negli appositi sistemi d’informazione. 96 Introdotto dal n. I 9 della LF del 25 set. 2020 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2021 565; 2022 300; FF 2019 3935). |