1 Fedpol gestisce il registro dei dati sul terrorismo. Il registro contiene dati costantemente aggiornati ai quali si applicano le due condizioni seguenti:
a.
i dati concernono persone sospettate di essere coinvolte in attività criminali correlate al terrorismo;
b.
i dati sono comunicati a fedpol sulla base:
del Trattato del 25 maggio 197398 tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d’America sull’assistenza giudiziaria in materia penale,
3.
della legge federale del 3 ottobre 197599 relativa al Trattato conchiuso con gli Stati Uniti d’America sull’assistenza giudiziaria in materia penale,
4.
dell’articolo 75a della legge del 20 marzo 1981100 sull’assistenza internazionale in materia penale.
2 In relazione a una determinata persona, fedpol può confrontare i dati con le altre informazioni messe a sua disposizione nell’ambito della cooperazione nazionale e internazionale di polizia.
3 Le informazioni raccolte sulla base di un riscontro positivo nel registro dei dati sul terrorismo sono trattate da fedpol negli appositi sistemi d’informazione.
96 Introdotto dal n. I 9 della LF del 25 set. 2020 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2021 565; 2022 300; FF 2019 3935).