Art. 15 Sistema di ricerca informatizzato di polizia 54
1 Fedpol gestisce, in collaborazione con i Cantoni, un sistema di ricerca informatizzato di persone e oggetti. Il sistema serve a sostenere le autorità federali e cantonali nell’adempimento dei compiti seguenti: - a.
- arrestare una persona o individuarne il luogo di dimora nell’ambito di un’inchiesta penale o dell’esecuzione di una pena o di una misura;
- b
- cercare autori presunti di reato la cui identità è sconosciuta;
- c.
- eseguire le seguenti misure di protezione delle persone:
- 1.
- trattenere o prendere in custodia una persona per applicarle una misura di protezione dei minori o degli adulti o per ricoverarla a scopo di assistenza,
- 2.
- prevenire il rapimento internazionale di minori, previo ordine di un’autorità giudiziaria o dell’autorità di protezione dei minori e degli adulti,
- 3.
- trattenere adulti capaci di discernimento per garantirne l’incolumità, previo consenso dell’interessato o previo ordine delle autorità cantonali di polizia;
- d.
- individuare il luogo di dimora di persone scomparse e trattenerle o prenderle in custodia;
- e.
- eseguire misure di allontanamento e misure coercitive nei confronti di stranieri secondo l’articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.), l’articolo 66a o 66abis CP55 o l’articolo 49a o 49abis del Codice penale militare del 13 giugno 192756 (CPM), la LStrI57 e la legge del 26 giugno 199858 sull’asilo (LAsi);
- f.
- confrontare in modo sistematico i dati del sistema d’informazione sui passeggeri con il sistema di ricerca informatizzato di polizia, conformemente all’articolo 104a capoverso 4 LStrI;
- g.
- comunicare divieti di far uso di licenze di condurre straniere non valide in Svizzera;
- gbis.
- eseguire misure di polizia atte a prevenire attività terroristiche ai sensi della sezione 5 della legge federale del 21 marzo 199759 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI);
- h.
- individuare il luogo di dimora di conducenti di veicoli a motore sprovvisti di un’assicurazione di responsabilità civile;
- i.
- ricercare veicoli, aeromobili e natanti, inclusi i motori e altre parti identificabili, nonché container, documenti ufficiali, targhe di immatricolazione o altri oggetti;
- j.
- segnalare le persone nei confronti delle quali è stato pronunciato un divieto di recarsi in un Paese determinato ai sensi dell’articolo 24c LMSI;
- jbis.
- procedere alla sorveglianza discreta o al controllo mirato di persone, veicoli, natanti, aeromobili e container conformemente all’articolo 3b della legge federale del 7 ottobre 199460 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione e i centri comuni di cooperazione di polizia e doganale con altri Stati o alle disposizioni del diritto cantonale al fine di avviare un procedimento penale o prevenire minacce per la pubblica sicurezza o per la sicurezza interna o esterna;
- k.
- raccogliere e scambiare informazioni mediante sorveglianza discreta, controllo di indagine o controllo mirato di persone, veicoli o altri oggetti allo scopo di avviare un procedimento penale, eseguire una pena, prevenire minacce per la pubblica sicurezza o salvaguardare la sicurezza interna o esterna;
- l.
- controllare le persone in esecuzione di pena o di misura che hanno commesso uno dei reati di cui all’articolo 64 capoverso 1 CP;
- m.
- individuare il luogo di dimora di persone che devono prestare servizio civile o di persone astrette al lavoro conformemente all’articolo 80b capoverso 1 lettera g della legge federale del 6 ottobre 199561 sul servizio civile sostitutivo.
2 Il sistema informatizzato contiene i dati che permettono di identificare le persone e gli oggetti ricercati, i dati segnaletici e i dati relativi alle circostanze della ricerca, alle misure da adottare in caso di ritrovamento, alle autorità competenti, ai terzi implicati (testimoni, danneggiati, rappresentanti legali, detentori, persona che ha trovato l’oggetto) e ai reati non chiariti. 3 Le seguenti autorità possono diffondere segnalazioni per mezzo del sistema informatizzato: - a.
- fedpol, per l’adempimento dei compiti secondo il capoverso 1;
- b.
- la Commissione federale delle case da gioco, per l’adempimento dei compiti secondo il capoverso 1 lettere a e i;
- c.
- il Ministero pubblico della Confederazione, per l’adempimento dei compiti secondo il capoverso 1 lettera a;
- d.
- l’Autorità centrale in materia di rapimento internazionale di minori secondo la Convenzione del 25 ottobre 198062 sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori, per l’adempimento dei compiti secondo il capoverso 1 lettera d;
- e.
- le autorità competenti per l’esecuzione dell’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abis CP o dell’articolo 49a o 49abis CPM, per l’adempimento dei compiti di cui al capoverso 1 lettera e;
- f.
- l’Ufficio federale di giustizia, nell’ambito dell’applicazione dalla legge federale del 20 marzo 198163 sull’assistenza internazionale in materia penale, per l’adempimento dei compiti secondo il capoverso 1 lettere a e i;
- g.
- la SEM, per l’adempimento dei compiti secondo il capoverso 1 lettere e ed f;
- h.
- la Direzione generale delle dogane, per l’adempimento dei compiti secondo il capoverso 1 lettere a e i;
- i.
- le autorità della giustizia militare, per l’adempimento dei compiti secondo il capoverso 1 lettera a;
- j.
- le autorità cantonali di polizia, per l’adempimento dei compiti secondo il capoverso 1;
- k.
- le altre autorità civili cantonali designate dal Consiglio federale mediante ordinanza, per l’adempimento dei compiti secondo il capoverso 1 lettere c, d, g, h e i;
- l.64
- fedpol, in qualità di autorità penale amministrativa, per l’adempimento dei compiti secondo il capoverso 1 lettere a e g;
- m.65
- il SIC, per l’adempimento dei compiti secondo il capoverso 1 lettera k.
4 Nell’adempimento dei loro compiti, le autorità e i servizi seguenti possono consultare i dati del sistema informatizzato mediante procedura di richiamo: - a.
- le autorità menzionate nel capoverso 3;
- b.
- il Corpo delle guardie di confine e gli uffici doganali;
- c.
- le rappresentanze svizzere all’estero e la sezione Protezione consolare del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE);
- d.
- la Segreteria generale di Interpol e gli Uffici centrali nazionali di Interpol di altri Stati, per quanto concerne la ricerca di veicoli e di oggetti, esclusi i dati relativi alle persone;
- e.
- gli uffici della circolazione stradale e della navigazione, per quanto concerne i veicoli, i natanti nonché i relativi documenti e le targhe di immatricolazione;
- f.66
- ...
- g.
- la Segreteria di Stato dell’economia e le autorità cantonali e comunali competenti in materia di migrazione e di mercato del lavoro, per verificare se uno straniero è iscritto nel sistema informatizzato;
- h.
- le autorità di rilascio di cui all’articolo 4 della legge del 22 giugno 200167 sui documenti d’identità, per accertare se esistono eventuali motivi per rifiutare il rilascio di documenti d’identità;
- i.
- il SIC, per la ricerca del luogo di dimora di persone e per la ricerca di veicoli secondo la legge federale del 25 settembre 201568 sulle attività informative (LAIn);
- j.
- l’Ufficio federale dell’aviazione civile, per quanto concerne gli aeromobili, inclusi i relativi documenti, motori e altre parti identificabili;
- k.69
- fedpol, per trattare domande di autorizzazione, per verificare autorizzazioni e per trattare segnalazioni di eventi sospetti secondo la LPre70;
- kbis.71
- la SEM nonché le autorità cantonali e comunali di migrazione:
- 1.
- per la verifica delle condizioni per l’entrata e il soggiorno in Svizzera,
- 2.
- per le procedure concernenti l’acquisizione o la perdita della cittadinanza nel quadro della legge del 20 giugno 201472 sulla cittadinanza (LCit);
- l.73
- la polizia dei trasporti;
- m.74
- le altre autorità giudiziarie e amministrative designate dal Consiglio federale mediante ordinanza.
5 Il sistema di ricerca informatizzato di persone e oggetti può essere collegato con altri sistemi d’informazione per consentire agli utenti menzionati nel capoverso 4 di consultare gli altri sistemi d’informazione con un’unica interrogazione, sempre che essi dispongano dei necessari diritti d’accesso.
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