Art. 16 Parte nazionale del Sistema d’informazione Schengen 75
1 Fedpol gestisce il N-SIS, avvalendosi della collaborazione di altre autorità federali e cantonali. Il N-SIS è un sistema informatizzato di elaborazione dei dati per memorizzare segnalazioni internazionali. 2 Il N-SIS serve a sostenere gli uffici federali e cantonali nell’adempimento dei compiti seguenti: - a.
- arrestare una persona o, se ciò non è possibile, individuarne il luogo di dimora per un’inchiesta penale, eseguire una pena oppure una misura o procedere all’estradizione;
- b.
- cercare autori presunti di reato la cui identità è sconosciuta;
- c.
- ordinare, eseguire e controllare le misure di allontanamento e di respingimento secondo l’articolo 121 capoverso 2 Cost., l’articolo 66a o 66abis CP76 o l’articolo 49a o 49abis CPM77, la LStrI78 o la LAsi79 nei confronti di persone che non sono cittadini di uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen secondo l’allegato 3;
- d.
- individuare il luogo di dimora di persone scomparse;
- e.
- trattenere e prendere in custodia una persona per garantirne l’incolumità, per applicarle una misura di protezione dei minori o degli adulti, per ricoverarla a scopo di assistenza o per prevenire minacce;
- f.
- individuare il domicilio o il luogo di dimora di testimoni nonché di persone accusate o imputate nell’ambito di un procedimento penale o condannate alla conclusione dello stesso;
- g.
- raccogliere e scambiare informazioni mediante sorveglianza discreta, controllo di indagine o controllo mirato di persone, veicoli o altri oggetti allo scopo di avviare un procedimento penale, eseguire una pena, prevenire minacce per la pubblica sicurezza o salvaguardare la sicurezza interna o esterna;
- h.
- ricercare veicoli, aeromobili e natanti, inclusi i motori e altre parti identificabili, nonché container, documenti ufficiali, targhe di immatricolazione o altri oggetti;
- i.
- verificare se i veicoli, gli aeromobili e i natanti, inclusi i motori, presentati o sottoposti alla registrazione possono essere immatricolati;
- j.80
- prevenire l’uso abusivo di sostanze che possono essere utilizzate per fabbricare sostanze esplodenti;
- jbis.81
- verificare se vi sono aspetti da considerare nel quadro del rilascio di autorizzazioni relative ad armi da fuoco secondo la legge del 20 giugno 199782sulle armi (LArm) e la legge federale del 13 dicembre 199683 sul materiale bellico (LMB);
- k.
- confrontare in modo sistematico i dati del sistema d’informazione sui passeggeri con il N‑SIS, conformemente all’articolo 104a capoverso 4 LStrI;
- l.
- verificare le condizioni di entrata e di soggiorno dei cittadini di Stati terzi in Svizzera e prendere le decisioni del caso;
- m.
- identificare i cittadini di Stati terzi che sono entrati o soggiornano illegalmente in Svizzera;
- n.
- identificare i richiedenti l’asilo;
- o.
- controllare le frontiere secondo il regolamento (UE) 2016/399 (codice frontiere Schengen)84;
- p.
- verificare le domande di visto e prendere le decisioni del caso secondo il regolamento (CE) n. 810/2009 (codice dei visti)85;
- q.
- svolgere la procedura per l’acquisizione o la perdita della cittadinanza nel quadro della LCit86;
- r.
- procedere a controlli doganali sul territorio svizzero.
3 Il sistema contiene i dati di cui all’articolo 15 capoverso 2. A fini identificativi può contenere anche profili del DNA di persone scomparse. 4 I seguenti uffici possono comunicare segnalazioni da inserire nel N-SIS per svolgere i compiti di cui al capoverso 2: - a.
- fedpol;
- b.
- il Ministero pubblico della Confederazione;
- c.
- l’Ufficio federale di giustizia;
- d.
- le autorità di polizia e di perseguimento penale dei Cantoni;
- e.
- il SIC;
- f.
- la SEM nonché le competenti autorità cantonali e comunali e le autorità di controllo alla frontiera per i compiti di cui al capoverso 2 lettera c;
- g.
- le autorità competenti in materia di rilascio dei visti in Svizzera e all’estero per i compiti di cui al capoverso 2 lettera l;
- h.
- le autorità preposte all’esecuzione delle pene;
- i.
- le autorità della giustizia militare;
- j.
- le altre autorità cantonali designate dal Consiglio federale tramite ordinanza che svolgono compiti di cui al capoverso 2 lettere d ed e.
5 I seguenti uffici possono accedere, per mezzo di una procedura di richiamo, ai dati che figurano nel N‑SIS per svolgere i compiti di cui al capoverso 2: - a.
- le autorità menzionate nel capoverso 4 lettere a–d;
- b.
- il SIC, esclusivamente allo scopo di prevenire o accertare reati di terrorismo o altri reati gravi;
- c.
- le autorità doganali e di confine, per:
- 1.
- il controllo di frontiera conformemente al codice frontiere Schengen,
- 2.
- il controllo doganale sul territorio svizzero;
- d.
- la SEM, dopo il confronto sistematico dei dati del sistema d’informazione sui passeggeri con il N‑SIS, conformemente all’articolo 104a capoverso 4 LStrI;
- e.
- la SEM, le rappresentanze svizzere in Svizzera e all’estero e le missioni, le autorità cantonali di migrazione competenti in materia di visti e le autorità comunali cui i Cantoni hanno delegato queste competenze, la Segreteria di Stato e la Direzione politica del DFAE, per esaminare le domande e prendere le relative decisioni conformemente al codice dei visti;
- f.
- la SEM e le autorità cantonali e comunali di migrazione, per:
- 1.
- verificare le condizioni di entrata e di soggiorno in Svizzera dei cittadini di Stati terzi e prendere le decisioni del caso,
- 2.
- svolgere la procedura per l’acquisizione o la perdita della cittadinanza nel quadro della LCit;
- g.
- la SEM e le autorità cantonali di migrazione e di polizia, per identificare i richiedenti l’asilo e i cittadini di Stati terzi che sono entrati o soggiornano illegalmente in Svizzera;
- h.
- le autorità che pronunciano ed eseguono le misure di allontanamento e di respingimento secondo l’articolo 121 capoverso 2 Cost., l’articolo 66a o 66abis CP o l’articolo 49a o 49abis CPM, la LStrI o la LAsi;
- i.
- fedpol, la SECO e gli uffici cantonali competenti per il rilascio di autorizzazioni relative alle armi da fuoco secondo la LArm e la LMB;
- j.
- l’Ufficio federale dell’aviazione civile;
- k.
- gli uffici della circolazione stradale e della navigazione.
6 Nella misura in cui il SIC tratti dati del N-SIS, si applica la legge del 28 settembre 201887 sulla protezione dei dati in ambito Schengen. 7 I dati del N-SIS possono essere richiamati tramite un’interfaccia in comune utilizzando altri sistemi d’informazione, nella misura in cui gli utenti dispongano delle pertinenti autorizzazioni. 8 Per quanto necessario, i dati contenuti nel sistema di ricerca informatizzato di polizia, nel sistema automatizzato d’identificazione delle impronte digitali di cui all’articolo 354 CP e nel sistema d’informazione centrale sulla migrazione di cui all’articolo 1 della legge federale del 20 giugno 200388 sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo possono essere trasferiti nel N-SIS per via informatizzata. 9 Basandosi sugli Accordi di associazione alla normativa di Schengen, il Consiglio federale disciplina: - a.
- il diritto d’accesso per il trattamento delle varie categorie di dati;
- b.
- la durata di conservazione dei dati, la sicurezza dei dati e la collaborazione con altre autorità federali e i Cantoni;
- c.
- le autorità di cui al capoverso 4 autorizzate a inserire direttamente nel N-SIS determinate categorie di dati;
- d.
- le autorità e i terzi cui possono, in casi specifici, essere comunicati dati;
- e.
- i diritti degli interessati, in particolare quello di ottenere informazioni nonché di poter consultare, far rettificare o distruggere i dati che li riguardano;
- f.
- l’obbligo di comunicare a posteriori agli interessati che le segnalazioni nel
N-SIS secondo il capoverso 4 sono state distrutte, se:- 1.
- tali persone non hanno potuto rendersi conto dell’inserimento delle segnalazioni nel N-SIS,
- 2.
- non vi si oppongono interessi preponderanti inerenti al procedimento penale o di terzi, e
- 3.
- la comunicazione a posteriori non richiede mezzi sproporzionati;
- g.
- la responsabilità degli organi federali e cantonali in materia di protezione dei dati.
10 Per quanto attiene ai diritti di cui al capoverso 9 lettere e ed f, sono fatti salvi l’articolo 8 della presente legge e gli articoli 63–66 LAIn89. 75 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. 5 del DF del 18 dic. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento delle basi legali dell’istituzione, dell’esercizio e dell’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS), i cpv. 6 -10 in vigore dal 1° lug. 2021, le altre disposizione dal 22 nov. 2022 (RU 2021 365; 2022 637; FF 2020 3117). 76 RS 311.0 77 RS 321.0 78 RS 142.20 79 RS 142.31 80 Introdotta dall’all. n. 3 della LF del 25 set. 2020 sui precursori di sostanze esplodenti, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 352; FF 2020 151). 81 Originaria lett. j. 82 RS 514.54 83 RS 514.51 84 Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2018/1240, GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1. 85 Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti), GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2019/1155, GU L 77 del 12.7.2019, pag. 25. 86 RS 141.0 87 RS 235.3 88 RS 142.51 89 RS 121
BGE
147 II 408 (1C_597/2020) from 14. Juni 2021
Regeste: Auskunftsgesuch eines Journalisten über ihn betreffende Einträge im Schengener Informationssystem (SIS). Über die Auskunftserteilung entscheidet das Bundesamt für Polizei (fedpol) gemäss Art. 8 und 9 DSG in Verbindung mit Art. 58 SIS-II-Beschluss bzw. Art. 41 SIS-II-Verordnung. Betrifft das Gesuch Ausschreibungen anderer Schengen-Staaten, so ist der ausschreibenden Behörde zunächst Gelegenheit zur Stellungnahme einzuräumen (E. 2). Das fedpol muss jedoch selbst prüfen, ob der Zweck der Personenausschreibung die Auskunftsverweigerung und die damit verbundenen Einschränkungen des Grundrechts auf informationelle Selbstbestimmung (Art. 13 BV; Art. 8 EMRK), der Pressefreiheit (Art. 10 EMRK und Art. 17 BV) und des Rechtsschutzes rechtfertigt, ohne an die Stellungnahme des ausschreibenden Staates gebunden zu sein (E. 6). Rückweisung an das fedpol, um ergänzende Informationen des ausschreibenden Staates zu Natur, Gegenstand und Dauer der laufenden Untersuchung einzuholen.
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