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Art. 18 Sistemi di gestione delle pratiche e degli atti di fedpol 106
1 Fedpol gestisce il sistema informatizzato per la gestione interna delle pratiche e degli atti, che può contenere dati personali degni di particolare protezione.107 2 Possono esservi registrate tutte le comunicazioni indirizzate a fedpol o provenienti da quest’ultimo, in particolare trascrizioni o registrazioni di telefonate, messaggi di posta elettronica, lettere, messaggi fax. I sistemi possono contenere dati personali degni di particolare protezione.108 3 I dati possono essere catalogati per persona, per oggetto o per evento e collegati ad altri sistemi d’informazione di polizia o ad altri sistemi d’informazione di fedpol. I dati collegati a un altro sistema d’informazione sottostanno alle medesime disposizioni di trattamento dei dati e alle medesime restrizioni circa l’accesso al sistema d’informazione principale. 4 Le informazioni sono repertoriate in maniera tale da consentire una distinzione, ove necessario, fra le informazioni scambiate nell’ambito di Interpol, di Schengen, di Europol o nell’ambito di altri canali della cooperazione di polizia previsti da un accordo internazionale. 5 I sistemi contengono inoltre, separatamente dagli altri dati:
6 I dati di cui al capoverso 5 lettere b e c sono conservati per una durata massima di 15 anni. 7 L’accesso a questi sistemi mediante procedura di richiamo informatizzata è riservato al personale di fedpol e all’UFG, per l’adempimento dei compiti conferitigli dalla legge federale del 20 marzo 1981111 sull’assistenza internazionale in materia penale. Hanno accesso ai sistemi allo scopo di trattare i dati di cui al capoverso 5 lettere b e c i collaboratori di fedpol responsabili del trattamento delle rispettive decisioni. 106 Nuovo testo giusta il n. I 9 della LF del 25 set. 2020 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2021 565; 2022 300; FF 2019 3935). 107 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 30 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939). 108 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 25 set. 2020 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2021 565; 2022 300; 2021 491; FF 2019 3935). |
