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Art. 5a Trattamento indebito di dati del N-SIS 7
Chi tratta dati del N-SIS per uno scopo diverso da quelli di cui all’articolo 16 è punito con la multa. 7 Introdotto dall’all. 1 n 5 del DF del 18 dic. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento delle basi legali dell’istituzione, dell’esercizio e dell’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS), in vigore dal 22 nov. 2022 (RU 2021 365; 2022 637; FF 2020 3117). |
