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Art. 8a Restrizione del diritto d’accesso in caso di segnalazioni per l’arresto a scopo di estradizione 23
1 Qualora una persona domandi a fedpol se è segnalata in un sistema d’informazione di polizia per l’arresto a scopo di estradizione, fedpol le comunica che nessun dato che la concerne è trattato in modo illecito e che può chiedere all’IFPDT di verificare se gli eventuali dati che la concernono sono trattati in modo lecito. 2 L’IFPDT effettua la verifica; comunica all’interessato che nessun dato che lo concerne è trattato in modo illecito oppure, se ha riscontrato errori nel trattamento dei dati personali, che ha aperto un’inchiesta conformemente all’articolo 49 LPD24.25 3 Se riscontra errori nel trattamento dei dati, l’IFPDT ordina a fedpol di porvi rimedio. 4 Le comunicazioni di cui ai capoversi 1 e 2 hanno sempre lo stesso tenore e non vengono motivate. 5 La comunicazione di cui al capoverso 2 non è impugnabile. 23 Introdotto dalla cifra II n. 8 della LF del 28 set. 2018 che attua la direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2019 625; FF 2017 5939). 25 Nuovo testo giusta l’all. 1 cifra II n. 30 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939). |
