Art. 10 Acquisizione di informazioni
1 Le autorità di perseguimento penale competenti comunicano alla COA fedpol, su richiesta, le informazioni disponibili che sono presumibilmente necessarie per rispondere alla richiesta di un altro Stato Schengen. 2 A tal fine, la COA fedpol trasmette alle autorità di perseguimento penale competenti il contenuto integrale della richiesta e fissa loro un congruo termine per la trasmissione delle informazioni disponibili. 3 Se la richiesta dello Stato Schengen riguarda informazioni disponibili che non si riferiscono a reati sottoposti alla giurisdizione federale e che non sono trattate secondo l’articolo 306 del Codice di procedura penale (CPP)7, le autorità cantonali di perseguimento penale competenti le trasmettono alla COA fedpol, qualora il diritto cantonale lo preveda. |