Art. 2 Definizioni
Nella presente legge s’intende per: - a.
- Stato Schengen: Stato vincolato da uno degli Accordi di associazione alla normativa di Schengen; gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen sono elencati nell’allegato 1;
- b.
- autorità di perseguimento penale: autorità legittimate dal diritto nazionale a esercitare poteri pubblici e ad adottare misure coercitive per prevenire, accertare e perseguire reati;
- c.
- autorità di perseguimento penale designate: autorità di perseguimento penale di altri Stati Schengen legittimate dal loro diritto nazionale a presentare richieste di informazioni direttamente al punto di contatto nazionale secondo l’articolo 6;
- d.
- informazioni disponibili: tutti i tipi di dati su persone, fatti o circostanze che sono importanti per le autorità di perseguimento penale ai fini della prevenzione, dell’accertamento e del perseguimento di reati e che:
- 1.
- sono registrati in sistemi di informazione ai quali il punto di contatto nazionale può accedere direttamente (disponibili direttamente), o
- 2.
- possono essere acquisiti dal punto di contatto nazionale o da un’autorità di perseguimento penale presso autorità di perseguimento penale, altre autorità o privati senza ricorso alla coercizione processuale (disponibili indirettamente).
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