Art. 6 Richieste da parte di altri Stati Schengen
1 Le richieste da parte di altri Stati Schengen relative alla trasmissione di informazioni disponibili ai fini della prevenzione, dell’accertamento e del perseguimento di reati sono indirizzate alla COA fedpol. 2 Le richieste di informazioni sono redatte in una lingua ufficiale svizzera o in inglese e contengono le indicazioni seguenti:
3 Se le condizioni di cui al capoverso 2 non sono adempiute o se il contenuto della richiesta necessita di chiarimenti, la COA fedpol lo comunica tempestivamente per scritto al punto di contatto nazionale richiedente o all’autorità di perseguimento penale designata dando l’opportunità di completare la richiesta. |