Legge federale
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Art. 7 Autorità competenti
1 La SEM, in collaborazione con i servizi federali di cui all’articolo 9 capoverso 1 lettere e ed f, nonché capoverso 2 lettera e, come pure con i Cantoni, tratta i dati personali nel sistema d’informazione.51 2 Si accerta dell’esattezza dei dati personali da essa trattati (art. 6 cpv. 5 LPD52).53 3 Secondo l’accordo del 6 novembre 196354 tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein sul trattamento dei cittadini di un terzo Stato nel Principato del Liechtenstein per quanto concerne la polizia degli stranieri e sulla collaborazione nell’ambito di quest’ultima, le autorità del Principato del Liechtenstein competenti in materia di stranieri sono considerate come autorità cantonali. 4 Il Consiglio federale determina quali dati personali possono essere trattati nel sistema d’informazione dalle autorità di cui al capoverso 1. 51 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 apr. 2006 sull’adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU 2006 1941). 53 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 6 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939). |