Legge federale
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Art. 4a9
Dopo aver consultato il Cantone interessato, il Consiglio federale può modificare la classificazione di una strada nazionale stabilita dall’Assemblea federale, segnatamente se ragioni inerenti alla tecnica della circolazione lo richiedono. 9 Introdotto dal n. I della LF del 12 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 20152259; FF 2012 543). |