Legge federale
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Art. 918
La pianificazione determina le regioni da collegare mediante strade nazionali, i tracciati generali e le specie di strada confacenti. 18 Nuovo testo giusta l’all. n. II 4 della LF del 30 set. 2016 concernente il Fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6825; FF 2015 1717). |