1 Introdotto dal n. I 7 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).
1 L’Ufficio può fornire a terzi prestazioni commerciali se queste:
a.
sono strettamente correlate ai compiti principali;
b.
non pregiudicano l’adempimento dei compiti principali; e
c.
non richiedono considerevoli risorse materiali o di personale supplementari.
2 Le prestazioni commerciali sono fornite sulla base di una contabilità analitica, a prezzi che consentano almeno di coprire i costi. Il Dipartimento può concedere deroghe per singole prestazioni, a condizione di non entrare in tal modo in concorrenza con l’economia privata.
3 I ricavi conseguiti sono destinati al Fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato.113
112 Introdotto dall’all. n. 3 della LF del 18 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5003; FF 2009 6281).
113 Introdotto dall’all. n. 5 della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 662; FF 2020 333).