1 Introdotto dal n. I 7 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).
1 Dove l’accesso laterale alle strade nazionali è vietato, possono essere stabilite nella zona stradale, secondo i bisogni del traffico, stazioni di distribuzione di carburanti, lubrificanti ed elettricità che siano inoltre in grado di offrire agli utenti della strada il rifornimento, il vitto e l’alloggio.11
2 Il Consiglio federale emana le norme fondamentali concernenti gli impianti accessori.
3 Con riserva della legislazione federale e dell’approvazione dei progetti da parte delle autorità federali competenti, spetta ai Cantoni accordare i diritti necessari per la costruzione, l’ampliamento e la gestione degli impianti accessori.12
10Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1971, in vigore dal 15 nov. 1972 (RU 1972 2441; FF 1971 I 843).
11 Nuovo testo giusta l’all. n. II 4 della LF del 30 set. 2016 concernente il Fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6825; FF 2015 1717).
12 Nuovo testo giusta il n. II 16 della LF del 6 ott. 2006 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).