Legge federale
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Art. 11a21
1 Le strade nazionali sono potenziate gradualmente nell’ambito di un programma di sviluppo strategico. A tale riguardo, il Consiglio federale tiene conto in particolare dei moduli 1–422 del programma per l’eliminazione dei problemi di capacità sulla rete delle strade nazionali. 2 Ogni quattro anni il Consiglio federale sottopone all’Assemblea federale un rapporto sullo stato di avanzamento dei lavori, sui necessari adeguamenti del programma di sviluppo strategico e sulla successiva fase di potenziamento prevista. 21 Introdotto dall’all. n. II 4 della LF del 30 set. 2016 concernente il Fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6825; FF 2015 1717). |