1 Introdotto dal n. I 7 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).
Art. 15
1 In tali zone è vietato, salvo un permesso, di costruire o di trasformare le costruzioni esistenti accrescendone il valore. Il Consiglio federale può stabilire l’obbligo del permesso per altri atti, concernenti la proprietà fondiaria, i quali possano ostacolare o rincarare gli acquisti futuri di terreno.
2 Quando il precedente divieto fosse violato, i Cantoni possono prendere le misure necessarie al ripristino a spese del trasgressore, indipendentemente dalla punibilità del medesimo.