Legge federale
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Art. 16
1 Nelle zone riservate, possono essere permesse opere edilizie, soltanto se esse non intralcino o non rincarino l’opera stradale né pregiudichino la determinazione degli allineamenti. 2 Sulle domande di costruire decidono le autorità designate dai Cantoni. L’autorità cantonale sente l’Ufficio prima di rilasciare il permesso di costruire.29 Contro le decisioni dell’autorità cantonale in applicazione della presente legge e delle relative disposizioni d’applicazione, il Dipartimento è legittimato a esercitare i mezzi di ricorso previsti dal diritto federale e cantonale.30 3 ...31 29 Nuovo testo del per. giusta il n. II 16 della LF del 6 ott. 2006 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349). 30 Nuovo testo giusta il n. I 7 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029). 31 Abrogato dal n. I 7 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, con effetto dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029). |