1 Introdotto dal n. I 7 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).
Art. 25
1 La restrizione della proprietà fondiaria, per effetto degli allineamenti, dà luogo a un’indennità, se ne procedano delle conseguenze uguali a quelle d’un’espropriazione.
2 Il diritto all’indennità e l’ammontare della medesima sono determinati secondo le condizioni al momento in cui ha effetto la restrizione della proprietà (art. 29).
3 L’interessato notifica per scritto le sue pretese all’autorità competente entro cinque anni a contare dal giorno in cui ha avuto effetto la restrizione della proprietà.44 Se le pretese sono, in tutto o in parte, contestate, la procedura è retta dalla LEspr45.46
44 Nuovo testo giusta il n. II 16 della LF del 6 ott. 2006 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).