1 Introdotto dal n. I 7 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).
Art. 33
1 Quando sia previsto un raggruppamento di fondi o di foreste, gli avamprogetti del medesimo saranno elaborati, quando sia possibile, insieme con i progetti stradali generali. Essi devono recare segnatamente i confini presumibili del comprensorio, la rete delle vie da costruirvi e le opere idriche più importanti.
2 Gli avamprogetti sono elaborati dai Cantoni. L’Ufficio, di concerto con l’Ufficio federale delle bonifiche fondiarie68 e gli altri servizi federali interessati, ne esercita l’alta vigilanza.