Legge federale
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Art. 52
1 Gli impianti temporanei per la premunizione della strada contro gli effetti nocivi degli elementi, costruiti fuori dell’area stradale, devono essere tollerati dai proprietari dei fondi. 2 Il danno che ne risulti è risarcito congruamente. Ove non sia possibile convenire dell’indennità, essa è determinata dalla Commissione di stima, in conformità dell’articolo 64 LEspr101.102 102 Nuovo testo giusta l’all. n. 9 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085; FF 2018 4031). |