1 Introdotto dal n. I 7 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).
Art. 52
1 Gli impianti temporanei per la premunizione della strada contro gli effetti nocivi degli elementi, costruiti fuori dell’area stradale, devono essere tollerati dai proprietari dei fondi.
2 Il danno che ne risulti è risarcito congruamente. Ove non sia possibile convenire dell’indennità, essa è determinata dalla Commissione di stima, in conformità dell’articolo 64 LEspr101.102