1 Introdotto dal n. I 7 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).
1 Mediante decisione del Consiglio federale, la Confederazione può assumere, interamente o in parte, i compiti di un Cantone in conformità della presente legge se:
a.
il Cantone ne fa domanda e è realmente impossibilitato ad assumere esso stesso tali compiti;
b.
è necessario per assicurare l’esecuzione dell’opera e il Cantone rifiuta d’adempiere tali compiti entro un termine adeguato stabilito dal Consiglio federale.
2 Anche in questi casi le spese sono ripartite secondo le disposizioni della legge federale del 22 marzo 1985107 concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata.
106 Nuovo testo giusta il n. II 16 della LF del 6 ott. 2006 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).