1 Introdotto dal n. I 7 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).
Art. 6
Fanno parte delle strade nazionali, oltre che il corpo stradale, tutti gli impianti necessari a una adeguata sistemazione tecnica delle medesime, segnatamente i manufatti, i raccordi, le piazze di stazionamento, i segnali, le attrezzature per l’esercizio e la manutenzione, le piantagioni, come anche le scarpate, quando non si possa ragionevolmente pretendere che il confinante le sfrutti. In corrispondenza dei raccordi alle strade nazionali di prima o seconda classe nonché di strade nazionali di terza classe fanno parte del corpo stradale le superfici destinate al traffico pedonale e ciclistico quali corsie ciclabili, marciapiedi o vie pedonali e ciclabili con tracciati separati nonché le fermate dei trasporti pubblici.10
10 Per. introdotto dall’all. n. 2 della LF del 18 mar. 2022 sulle vie ciclabili, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 790; FF 2021 1260).