Legge federale
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Art. 60110
1 Il Consiglio federale emana le disposizioni d’applicazione e vigila sulla loro esecuzione. 2 Adotta, in particolare, le disposizioni per garantire una progettazione a regola d’arte, un’esecuzione economica dei lavori, un controllo sufficiente della costruzione, nonché una manutenzione e un esercizio adeguati. 110 Nuovo testo giusta il n. II 16 della LF del 6 ott. 2006 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349). |