1 Introdotto dal n. I 7 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).
Art. 61
1 I Cantoni disciplinano, nell’ambito della presente legge, le competenze concernenti l’esecuzione dei compiti a essi assegnati e la procedura applicabile.
2 I Cantoni prendono le disposizioni completive necessarie all’applicazione della presente legge. ...111. Esse possono venir stabilite per via d’ordinanza.
3 Qualora un Cantone non stabilisca tempestivamente le disposizioni che si richiedono all’applicazione della presente legge, il Consiglio federale emana temporaneamente, in luogo di esso, le ordinanze necessarie e ne dà comunicazione all’Assemblea federale.
111Per. 2 abrogato dal n. II 32 della LF del 15 dic. 1989 concernente l’approvazione di atti legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione, con effetto dal 1° feb. 1991 (RU 1991 362; FF 1988 II 1149).