Legge federale
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Art. 61b113
1 L’Ufficio può fornire a terzi prestazioni commerciali se queste:
2 Le prestazioni commerciali sono fornite sulla base di una contabilità analitica, a prezzi che consentano almeno di coprire i costi. Il Dipartimento può concedere deroghe per singole prestazioni, a condizione di non entrare in tal modo in concorrenza con l’economia privata. 3 I ricavi conseguiti sono destinati al Fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato.114 113 Introdotto dall’all. n. 3 della LF del 18 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5003; FF 2009 6281). 114 Introdotto dall’all. n. 5 della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 662; FF 2020 333). |