1 Introdotto dal n. I 7 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).
1 Le aree di sosta sono zone destinate agli utenti della strada che desiderano fare una pausa di breve durata. Possono essere provviste di stazioni di distribuzione di carburanti alternativi, in particolare di elettricità, nonché di impianti mobili di piccole dimensioni per il rifornimento e il vitto.
2 La costruzione di stazioni di distribuzione di carburanti alternativi è retta dal diritto cantonale. La Confederazione non partecipa alle spese di costruzione e di esercizio di tali stazioni.
3 La Confederazione definisce i principi applicabili alle aree di sosta.
14 Introdotto dall’all. n. II 4 della LF del 30 set. 2016 concernente il Fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6825; FF 2015 1717).