Legge federale sui privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospitedel 22 giugno 2007 (Stato 1° gennaio 2008) |
Art. 1
1La presente legge disciplina, nell'ambito della politica di Stato ospite:
2Sono fatti salvi i privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché i contributi finanziari secondo il diritto internazionale o altre leggi federali. |