Legge federale sui privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospitedel 22 giugno 2007 (Stato 1° gennaio 2008) |
Art. 14 Altri organismi internazionali
A titolo eccezionale possono essere accordati privilegi, immunità e facilitazioni ad altri organismi internazionali:
|