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Legge federale sui privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospite
del 22 giugno 2007 (Stato 1° gennaio 2008)
Art. 14Altri organismi internazionali
A titolo eccezionale possono essere accordati privilegi, immunità e facilitazioni ad altri organismi internazionali:
a.
che collaborano strettamente con una o più organizzazioni intergovernative o istituzioni internazionali stabilitesi in Svizzera o con Stati per svolgere compiti che spettano per principio a queste organizzazioni, a queste istituzioni o a questi Stati;
b.
che svolgono una funzione decisiva in un ambito importante delle relazioni internazionali;
c.
che godono di un elevato grado di notorietà sul piano internazionale; e
d.
se il conferimento di privilegi, immunità e facilitazioni fornisce un contributo essenziale all'adempimento del loro mandato.