Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Legge federale sui privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospite
del 22 giugno 2007 (Stato 1° gennaio 2008)
Art. 19
Beneficiari
Possono essere accordati aiuti finanziari e altre misure di sostegno a:
a.
i beneficiari di cui all'articolo 2;
b.
le organizzazioni internazionali non governative (cap. 5);
c.
le associazioni e le fondazioni le cui attività rispondano agli scopi definiti nell'articolo 18.