Legge federale sui privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospitedel 22 giugno 2007 (Stato 1° gennaio 2008) |
Art. 24 Principi
1Le organizzazioni internazionali non governative (OING) si stabiliscono in Svizzera conformemente al diritto svizzero. 2La Confederazione può facilitare lo stabilimento in Svizzera o le attività di una OING nei limiti del diritto applicabile. Può accordare a una OING gli aiuti finanziari o le altre misure di sostegno previste dalla presente legge. 3Le OING possono beneficiare di misure previste da altre leggi federali, in particolare delle esenzioni fiscali menzionate nella legge federale del 14 dicembre 19901 sull'imposta federale diretta e delle facilitazioni in materia di impiego di personale straniero previste dalla legislazione svizzera. 4Le OING non fruiscono tuttavia di privilegi, immunità e facilitazioni ai sensi della presente legge. |