Legge federale sui privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospitedel 22 giugno 2007 (Stato 1° gennaio 2008) |
Art. 32 Sospensione, ritiro e rimborso degli aiuti finanziari e delle altre misure di sostegno
Il Consiglio federale, o il Dipartimento nei limiti delle sue competenze, può sospendere il versamento degli aiuti finanziari o l'attuazione delle altre misure di sostegno, porvi fine o esigere il rimborso totale o parziale degli aiuti versati se, nonostante diffida, il beneficiario non svolge il compito nella maniera prevista oppure lo svolge solo in modo lacunoso. |